giovedì, marzo 03, 2005

Classificazione dell'Olio d'Oliva

Denominazione e definizione degli Olii di Oliva e degli Olii di Sansa d'Oliva secondo la Normativa Europea (Reg. CEE 2568/91

Olio d'Oliva Vergine extra: olio ottenuto dal frutto dell'olivo mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni termiche tali da non causare alterazioni dell'olio. Inoltre le fasi produttive non debbono comprendere alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Sono assolutamente esclusi gli olii ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con olii di altra natura.
Gli olii ottenuti con metodi diversi da quelli appena indicati sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:

Olio d'Oliva Raffinato: olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione di olii d'oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g / 100 g.

Olio d'Oliva: olio d'oliva ottenuto da un taglio di olio d'oliva raffinato e di olii d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g / 100 g.

Olio di Sansa d'Oliva Greggio: olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d'oliva; esclusi gli olii ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con olii di altra natura.

Olio di Sansa d'Oliva Raffinato: olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d'oliva greggio, per la quale l'acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g / 100 g.

Olio di Sansa d'Oliva: olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di olii d'oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g/100 g.

olio d'oliva vergine extra: olio d'oliva vergine di gusto assolutamente perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1g /100g;

olio di oliva vergine: (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso): olio d'oliva vergine di gusto perfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 2 g / 100 g;

olio d'oliva vergine corrente: olio d'oliva vergine di gusto buono, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g / 100 g;

olio d'oliva vergine lampante: olio d'oliva vergine di gusto imperfetto, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 3,3 g /100 g.

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