NOME
Art. 1
La Denominazione di Origine Protetta Olio Extravergine di oliva "Marche" è riservata agli oli extravergini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente Disciplinare ed alla normativa vigente.
VARIETA’ DI OLIVO
Art. 2
La D.O.P. olio extravergine di oliva "Marche" deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olivo:
- Leccino e/o Frantoio per almeno il 35%, fino ad un massimo del 60%;
- varietà tipiche dell’ambiente marchigiano, quali Carboncella, Coroncina, Mignola, Orbetana, Piantone di Falerone, Piantone di Mogliano, Raggia, Raggiola, Rosciola, Sargano e loro sinonimi per almeno il 40%;
- sono ammesse altre varietà fino ad un massimo del 10%
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